Ai sensi degli articoli 8 e 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale della RC“ nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13 - testo emendato, 137/15 - riveduto e 123/17) e dell'art. 38 dello Statuto del Comune di Brtonigla-Verteneglio („Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio, nn. 25/09, 05/12, 03/13 e 8/13 - testo emendato), il Consiglio comunale del Comune di Brtonigla-Verteneglio alla sua VII seduta tenutasi in 9 febbraio 2018 ha emanato lo
STATUTO
DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente Statuto disciplina più dettagliatamente l'ambito delle competenze auto governative del Comune di Brtonigla - Verteneglio (in seguito: Comune), i segni distintivi, i riconoscimenti pubblici, la realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali, - l’organizzazione, le competenze e la modalità di lavoro degli organi del Comune, le forme di collaborazione con le altre unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) sul territorio nazionale e all’estero, l’organizzazione, le autorizzazioni e la modalità di lavoro degli organi, la modalità di esecuzione delle attività, le forme di partecipazione diretta dei cittadini all'emanazione delle delibere, l'attuazione del referendum in seno alle competenze autogovernative, l'autogoverno locale, l'organizzazione e il lavoro degli organi amministrativi e dei servizi pubblici, i beni, il finanziamento, gli atti, la pubblicità del lavoro e altre questioni importanti per la realizzazione dei diritti e degli obblighi.
Articolo 2
Il Comune di Brtonigla-Verteneglio è un'unità d'autogoverno locale che rappresenta un complesso naturale, economico e sociale legato dagli interessi comuni della popolazione.
Fanno parte del Comune di Brtonigla - Verteneglio i seguenti abitati: Brtonigla - Verteneglio (006483), Nova Vas - Villanova (043397), Karigador – Carigador (027782), Radini - Radini (053368) e Fiorini - Fiorini (016837), come pure parte dei luoghi di Antenal - Antenal e Bijele Zemlje (Terre Bianche).
I confini del Comune di Brtonigla-Verteneglio sono i confini dei comuni catastali di Verteneglio, Villanova e di una parte dei comuni catastali di Cittanova e Basso Quieto.
I confini del Comune sono presentati in forma descrittiva e grafica nel Registro ufficiale delle unità territoriali.
I confini del Comune di Brtonigla-Verteneglio possono essere modificati nel rispetto delle modalità e della procedura stabilite dalla legge.
Articolo 3
La denominazione dell'unità d'autogoverno locale è Comune di Brtonigla-Verteneglio.
La denominazione dell'unità d'autogoverno locale di cui al comma 1 del presente articolo si scrive in forma bilingue: "Općina Brtonigla - Verteneglio ", sul timbro, sul sigillo, sulle tabelle e nelle intestazioni degli atti.
Il Comune di Brtonigla-Verteneglio è una persona giuridica.
La sede del Comune di Brtonigla-Verteneglio, del Consiglio comunale e del Sindaco comunale è a Brtonigla-Verteneglio, Piazza S. Zenone n. 1
Articolo 4
Gli organi del Comune possiedono dei timbri la cui forma è determinata da una speciale norma giuridica.
Le modalità d'uso e di custodia del timbro saranno definite in una delibera speciale emanata dal Consiglio comunale, in conformità con la legge e le altre norme giuridiche.
Articolo 5
I segni distintivi del Comune sono lo stemma e la bandiera del Comune.
L'aspetto e l'uso dello stemma, della bandiera e del timbro si stabiliscono mediante una speciale delibera statutaria del Consiglio comunale, conformemente alla legge.
Al fine di promuovere gli interessi del Comune, il Sindaco comunale può approvare l'uso dello stemma e della bandiera del Comune alle persone giuridiche sulla base di alcuni criteri da stabilire mediante la delibera del Consiglio comunale di cui al comma precedente.
Articolo 6
La Giornata del Comune ricorre il 12 aprile in occasione della festa di San Zenone.
In ricorrenza della Giornata del Comune si assegnano i riconoscimenti pubblici e le onorificenze del Comune.
I riconoscimenti pubblici e le onorificenze del Comune sono:
- la Placca,
- il Riconoscimento,
- il Ringraziamento e
- la proclamazione della cittadinanza onoraria.
I riconoscimenti pubblici e le onorificenze del Comune vengono conferiti a persone fisiche e giuridiche per conseguimenti eccezionali e contributi di grande importanza per lo sviluppo e la reputazione del Comune, soprattutto per i successi riportati nel miglioramento dell’economia, della scienza, della cultura, della tutela e del miglioramento dell’ambiente e in altre attività pubbliche, come pure per l’incentivazione di attività che, essendo rivolte al raggiungimento di tali risultati, contribuiscono significativamente alla promozione degli interessi del Comune.
Può essere proclamato cittadino onorario del Comune il cittadino della Repubblica di Croazia, o di altri paesi, che ha contribuito significativamente – attraverso il proprio lavoro, l’attività scientifica o politica – allo sviluppo e al prestigio del Comune, alla realizzazione e allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Croazia, alla pace nel mondo e al progresso dell'umanità.
Le condizioni di conferimento, l’aspetto e la forma, come pure le modalità di conferimento e consegna dei riconoscimenti pubblici e delle onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo saranno definiti per mezzo di un atto speciale emanato dal Consiglio comunale.
II. DISPOSIZIONI SPECIALI
Libertà fondamentali e diritti dell’uomo e del cittadino
Articolo 7
Ogni uomo e cittadino del Comune gode degli stessi diritti e libertà garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia, a prescindere dalla propria razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la confessione religiosa, le convinzioni politiche o di altro tipo, l’origine nazionale o sociale, la nascita, il grado d’istruzione, lo status sociale o altre caratteristiche.
Articolo 8
Ai cittadini del Comune si garantisce il diritto alla libertà di associazione (associazioni, sindacati) allo scopo della tutela dei propri vantaggi o la promozione di convinzioni o obiettivi sociali, economici, politici, nazionali, culturali e di altro tipo.
Articolo 9
Nel Comune è garantita la libertà di espressione della propria appartenenza nazionale, come pure l’uguaglianza degli appartenenti di tutte le minoranze nazionali.
Articolo 10
Nel Comune agli appartenenti delle minoranze nazionali vengono garantiti:
1. l’utilizzo della propria lingua e della propria scrittura, privatamente e per scopi pubblici;
2. l’educazione e l’insegnamento nella lingua e nella scrittura di cui si servono;
3. l’utilizzo dei propri segni e simboli;
4. la costituzione di società culturali al fine di favorire lo sviluppo e l’espressione della propria cultura, come pure di salvaguardare e tutelare i propri beni culturali e la propria tradizione;
5. il diritto alla conservazione della propria religione e alla costituzione di comunità religiose insieme ad altri appartenenti della stessa religione;
6. l’accesso ai mezzi di comunicazione pubblica e lo svolgimento delle attività di comunicazione pubblica (ricezione e diffusione delle informazioni) nella lingua e nella scrittura di cui si servono;
7. l’auto organizzazione e l’associazione al fine di realizzare gli interessi comuni;
8. la rappresentanza negli organi rappresentativi del Comune;
9. la partecipazione degli appartenenti delle minoranze nazionali alla vita pubblica e alla gestione delle questioni locali per mezzo dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali;
10. la protezione da qualsiasi attività che rappresenti una minaccia effettiva o potenziale alla loro sopravvivenza e alla messa in atto di diritti e libertà.
Articolo 11
L’attività informativa e quella editoriale nella lingua e nella scrittura delle minoranze, come pure il lavoro delle società culturali degli appartenenti delle minoranze nazionali avranno il sostegno finanziario del Comune che provvederà all’appoggio finanziario secondo le proprie possibilità.
Articolo 12
L’uso di segni e simboli delle minoranze nazionali deve essere accompagnato dall’esposizione degli opportuni segni e simboli della Repubblica di Croazia, della Regione Istriana e del Comune.
L’esecuzione dell’inno o della melodia solenne della minoranza nazionale deve essere preceduta dall’esecuzione dell’inno della Repubblica di Croazia.
Articolo 13
Al fine di migliorare lo status delle minoranze nazionali nel territorio del Comune nonché di salvaguardarle e tutelarle, gli appartenenti delle minoranze nazionali che partecipano almeno con l’1,5 % della popolazione totale possono eleggere il proprio Consiglio della minoranza nazionale.
Se la condizione di cui al comma 1 del presente articolo non è soddisfatta, ma nel territorio del Comune vi sono almeno 100 appartenenti a una minoranza nazionale, si elegge il rappresentante della minoranza nazionale in questione.
Il Comune si prende cura del loro lavoro assicurando, secondo le possibilità del bilancio, i mezzi per il lavoro del rappresentante e del Consiglio della minoranza nazionale, compresi i mezzi per lo svolgimento degli affari amministrativi, e può provvedere pure ai mezzi per l’attuazione di programmi.
Articolo 14
Il Consiglio della minoranza nazionale nel Comune ha il diritto di:
- proporre agli organi del Comune le misure per il miglioramento dello status della minoranza nazionale, anche presentando proposte di atti generali che regolano questioni importanti per la minoranza nazionale agli organi preposti alla loro approvazione;
- proporre candidati per ricoprire funzioni in seno agli organi dell’amministrazione statale e a quelli dell’autogoverno locale;
- essere informato di ogni questione che sarà discussa dagli organi di lavoro del Consiglio comunale del Comune e che interessa lo status della minoranza nazionale;
- dare opinioni e proposte riguardo ai programmi delle emittenti radiofoniche e televisive locali e regionali rivolte alle minoranze nazionali o riguardo ai programmi relativi alle questioni minoritarie;
- se ritiene che un atto generale approvato dall’organo rappresentativo del Comune sia contrario alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, è tenuto a informarne immediatamente, e comunque entro e non oltre 8 giorni dalla pubblicazione dell’atto, l’Ufficio dell’amministrazione statale in seno alla Regione Istriana.
Articolo 15
Il Consiglio della minoranza nazionale approva lo Statuto, il piano finanziario e il consuntivo con la maggioranza dei voti di tutti i membri.
Lo Statuto, il piano finanziario e il consuntivo vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Comune.
Tutela della minoranza nazionale italiana autoctona e dei suoi appartenenti
Articolo 16
Nel territorio del Comune vige la parità tra la lingua croata e quella italiana, pertanto il Comune garantisce le condizioni necessarie affinché tutte le questioni della vita pubblica e comunale nel Comune vengano affrontate nel rispetto della parità tra le due lingue e scritture.
Articolo 17
Al fine di consentire la messa in atto della libertà di espressione delle particolarità nazionali, conformemente alla Costituzione e al presente Statuto e in armonia con le esigenze della convivenza con i croati e gli appartenenti delle altre minoranze, agli appartenenti della minoranza nazionale italiana residenti nel territorio del Comune vengono garantite la libertà e la parità dell’uso della lingua italiana come la possibilità di svolgere attività culturali, l’educazione e l’istruzione nella lingua minoritaria.
L’educazione e l’istruzione in lingua italiana vengono svolte nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e in quelle medie superiori, come pure in altre istituzioni scolastiche e sotto altre forme di educazione.
Articolo 18
Al fine di raggiungere l’obiettivo dell’attuazione pratica e diretta della parità fra lingua croata e italiana, in tutte le scuole nel territorio del Comune con lingua di insegnamento croata si studia la lingua italiana, mentre nelle scuole con lingua di insegnamento italiana si studia il croato, a partire dalla prima classe e fino all’ultima classe della scuola elementare o di quella media superiore.
In conformità con la legge la lingua croata e quella italiana vengono studiate nella stessa misura, come previsto dal piano e programma di insegnamento.
Articolo 19
Nel territorio del Comune si stimola l’apprendimento della lingua italiana quale lingua dell’ambiente sociale.
Articolo 20
Nel territorio del Comune la parità dell’uso della lingua e della scrittura della minoranza italiana autoctona si attua:
- nel lavoro dell’organo rappresentativo e di quello esecutivo del Comune,
- nei procedimenti avviati dinanzi agli organi amministrativi del Comune,
- nei procedimenti avviati dinanzi agli organi dell’amministrazione statale di primo grado, le unità organizzative degli organi dell’amministrazione statale centrali che intraprendono azioni in primo grado, presso gli organi giudiziari di primo grado, le avvocature di Stato e i difensori civici di primo grado, i notai e le persone giuridiche che hanno poteri pubblici e che sono autorizzati a intraprendere azioni nel territorio del Comune che ha introdotto la parità dell’uso ufficiale della lingua e della scrittura minoritarie.
Gli organi di cui al comma 1 di questo articolo consentiranno l’uso e riconosceranno la validità degli atti giuridici privati redatti sul territorio della Repubblica di Croazia, anche quando sono state scritte nella lingua e nella scrittura italiane.
Articolo 21
Nel Comune il bilinguismo si attua nei seguenti casi:
- nello scrivere il testo dei timbri e sigilli con caratteri di uguali dimensioni,
- per la compilazione delle insegne dell’organo rappresentativo, esecutivo e degli organi amministrativi, come pure delle persone giuridiche con poteri pubblici, usando lettere della stessa grandezza,
- per la compilazione bilingue dell’intestazione degli atti usando lettere della stessa grandezza,
- a pubblicazione degli avvisi ufficiali e inviti dell'organo rappresentativo, esecutivo e degli organi amministrativi, così come dei materiali per le riunioni dell’organo rappresentativo ed esecutivo, conformemente al Regolamento sul lavoro del Consiglio comunale.
Articolo 22
La parità dell’uso ufficiale della lingua italiana nel funzionamento degli organi amministrativi si riferisce a quanto segue:
- moduli, inviti, certificati, decreti e altri singoli atti inviati dagli organi amministrativi ai cittadini che, oltre al testo in lingua croata, devono contenere anche il testo in lingua italiana,
- avvisi pubblici, inviti e altri comunicati che, quando vengono pubblicati, oltre al testo in lingua croata devono contenere anche il testo in lingua italiana; se devono essere pubblicati nei mezzi di comunicazione pubblica locali, devono essere recapitati in croato e in italiano,
- le insegne e le indicazioni negli uffici devono essere scritti in lingua croata e in lingua italiana,
- il matrimonio viene celebrato nella lingua o nelle lingue che godono dello status paritario nell’uso ufficiale nel territorio del Comune, rispettando l'accordo tra le persone che intendono unirsi in matrimonio.
Articolo 23
Nel territorio del Comune la compilazione in croato e in italiano, con lettere della stessa grandezza, è prevista nei seguenti casi:
- i segnali stradali scritti e altre indicazioni scritte nel traffico,
- le denominazioni delle vie e delle piazze,
- nomi di abitati e località geografiche,
- nomi di persone giuridiche e fisiche che svolgono un’attività pubblica.
Articolo 24
Presso gli organi dell’amministrazione comunale, le istituzioni di cui è fondatore il Comune e altre persone giuridiche pubbliche di cui è fondatore il Comune, per tutti i posti di lavoro è obbligatoria la conoscenza della lingua croata e di quella italiana.
Articolo 25
Il Comune sostiene le Comunità degli italiani e gli altri sodalizi degli appartenenti della minoranza nazionale italiana nel proprio territorio.
Per il lavoro delle Comunità degli italiani il Comune mette a disposizione i mezzi necessari attingendo al proprio bilancio, secondo le proprie possibilità.
Le Comunità degli italiani hanno il diritto di proporre l’attuazione di misure opportune al fine di realizzare interessi individuali e collettivi della minoranza nazionale italiana autoctona.
Articolo 26
Gli appartenenti della minoranza nazionale italiana possono allacciare legami con la nazione madre nel settore culturale e in altri settori.
Articolo 27
Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana viene garantito il diritto alla rappresentanza negli organi del Comune, in proporzione alla loro percentuale nel numero complessivo di abitanti, conformemente alla legge.
Articolo 28
Il Consiglio comunale ha un presidente e un vicepresidente, di cui uno appartenente della minoranza nazionale italiana autoctona.
Articolo 29
Nel caso di diritti della minoranza nazionale non definiti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dei trattati internazionali, della Costituzione della RC, della Legge costituzionale, della legge e di altre norme.
III. COLLABORAZIONE DEL COMUNE CON LE UNITÀ DELL’AUTOGOVERNO E DEL GOVERNO LOCALE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO
Articolo 30
Il Comune può essere membro di associazioni di comuni, città e regioni, in conformità con la legge.
La delibera sull’adesione del Comune alle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo viene emanata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei voti complessivi dei membri del Consiglio comunale.
Articolo 31
Nel proprio ambito di competenza autogovernativa, al fine di potenziare lo sviluppo economico e sociale, il Comune può istituire e mantenere la collaborazione reciproca con altre unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia e con unità dell’autogoverno locale e regionale di altri paesi.
Nel momento in cui il Comune rilevi l’esistenza di interesse per l’istituzione di rapporti di collaborazione e l’effettiva possibilità di svilupparli, su proposta del Sindaco il Consiglio comunale emanerà una delibera sull’istituzione della collaborazione reciproca ossia sulla stipula di un accordo di collaborazione, secondo le modalità e la procedura determinate dalla legge e dal presente Statuto.
L'accordo di collaborazione con unità d'autogoverno locale e regionale di altri paesi, viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Comune.
IV. L’AMBITO DI COMPETENZA AUTOGOVERNATIVA DEL COMUNE DI VERTENEGLIO
Articolo 32
Il Comune è indipendente nelle decisioni e nell'emanazione degli atti riguardanti il proprio ambito di competenza autogovernativa, in conformità con la Costituzione della Repubblica di Croazia, con le norme di legge e con il presente Statuto ed è soltanto soggetto al controllo della legalità da parte degli organi statali competenti.
Articolo 33
All’interno del suo ambito di competenza autogovernativa il Comune svolge compiti, importanti a livello locale, che fanno fronte direttamente alle necessità dei cittadini e non sono stati attribuiti a organi statali in virtù della Costituzione o di altre leggi, in particolare:
1. assesto di centri abitati e questioni abitative;
2. pianificazione territoriale e urbanistica;
3. economia comunale,
4. fornitura di servizi per l’infanzia;
5. assistenza sociale;
6. tutela sanitaria primaria;
7. educazione e istruzione elementare;
8. cultura, cultura fisica e sport;
9. tutela dei consumatori;
10. tutela e miglioramento dell’ambiente naturale;
11. protezione civile e antincendio;
12. viabilità nel proprio territorio;
13. altri compiti previsti da leggi speciali.
Conformemente alle norme, il Comune svolge anche tutte le altre attività legate direttamente al
progresso economico, culturale e sociale della comunità locale e, conformemente alle norme, sono di sua competenza.
Articolo 34
Mediante delibera del Consiglio comunale, in conformità con lo Statuto della Regione Istriana e con il presente Statuto, i singoli compiti dell’ambito di competenza autogovernativa del Comune possono essere trasferiti alla Regione, ossia all'autogoverno locale.
Mediante delibera del Consiglio comunale, in conformità con il presente Statuto, il Comune può assumersi l’obbligo di svolgere determinati compiti pertinenti all’ambito di competenza autogovernativa della Regione Istriana secondo le modalità e la procedura stabilite dalla legge.
Articolo 35
Il Comune può svolgere determinati compiti dell'amministrazione statale, in conformità con la legge che disciplina l'amministrazione statale e con la delibera del Consiglio comunale.
I costi per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel bilancio statale, in conformità con la legge.
V. ORGANIZZAZIONE INTERNA E ORGANI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO
Articolo 36
Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale e il Sindaco.
L’organo rappresentativo: il Consiglio comunale
Articolo 37
Il Consiglio comunale è l’organo rappresentativo dei cittadini e l’organo dell’autogoverno locale che approva gli atti nell’ambito delle competenze del Comune e svolge le attività in conformità con la Costituzione della Repubblica di Croazia, la Carta europea dell'autogoverno locale, la legge e il presente Statuto.
Il Consiglio comunale decide in merito ad azioni di importanza locale volte a soddisfare direttamente le necessità dei cittadini, in particolare in materia di assesto di centri abitati e questioni abitative, pianificazione spaziale e territoriale, fornitura di servizi comunali, fornitura di servizi per l’infanzia, assistenza sociale, tutela sanitaria primaria, educazione e istruzione elementare, cultura, cultura fisica e sport, tutela dei consumatori, tutela e miglioramento dell’ambiente naturale, protezione civile e antincendio e altri ambiti, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 38
Il Consiglio comunale:
- emana lo Statuto del Comune,
- emana il Regolamento di procedura del Consiglio comunale,
- approva delibere e altri atti generali che regolano le questioni afferenti all’ambito di competenza autogovernativa del Comune,
- approva il bilancio, la relazione annuale sull'attuazione dei bilancio, la delibera sull’esecuzione del bilancio e la delibera di finanziamento provvisorio,
- emana le delibere su condizioni, modalità e procedure di gestione degli immobili di proprietà del Comune,
- indice il referendum,
- decide sul patrocinio, dove il Comune si assume gli obblighi materiali,
- regola l’ordinamento e le competenze degli organi amministrativi comunali,
- costituisce le istituzioni e altre persone giuridiche per lo svolgimento di attività economiche, sociali, culturali e altre attività che sono nell’interesse del Comune,
- svolge anche altre attività poste nel suo ambito di competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto.
Il Consiglio comunale costituisce gli organi di lavoro e ne elegge e destituisce i membri, e nomina e destituisce altre persone, come stabilito dalla legge, da altra norma e dal presente Statuto.
Articolo 39
Il Consiglio comunale è costituito da 11 consiglieri, eletti secondo le modalità previste dalla legge.
Il Consiglio comunale si considera costituito con l'elezione del presidente avvenuta nel corso della prima seduta alla quale è presente la maggioranza dei membri del Consiglio comunale.
"Il mandato di membro del Consiglio comunale dura fino al giorno di entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia con cui si indiscono le prossime elezioni ordinarie che si tengono ogni quarto anno, conformemente alle disposizioni della legge che stabilisce le elezioni amministrative, ossia fino al giorno dell'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sullo scioglimento dell'organo rappresentativo, conformemente alle disposizioni della legge che disciplina ne unità dell'autogoverno locale e territoriale.
Articolo 40
Agli appartenenti della minoranza nazionale italiana, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, si garantisce la rappresentanza nel Consiglio comunale con tre membri.
Riguardo al diritto delle minoranze nazionali di essere opportunamente rappresentate in seno all’organo rappresentativo, prima delle elezioni ordinarie il Consiglio comunale apporterà le necessarie modifiche allo Statuto, adattandolo alle disposizioni della Legge sull’elezione dei membri degli organi rappresentativi nelle unità dell’autogoverno locale e regionale, secondo le modalità stabilite dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.
Articolo 41
Il Consiglio comunale ha un presidente e un vicepresidente che vengono eletti dalle file dei consiglieri tramite votazione palese individuale, su proposta di almeno 1/3 ossia di quattro (4) consiglieri.
La proposta di cui al comma precedente deve essere avanzata per iscritto e confermata con i nomi e i cognomi nonché le firme dei consiglieri.
Alle cariche di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti del numero complessivo di consiglieri.
Nel caso in cui sono stati proposti più candidati per le cariche di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale e nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza dei voti del numero complessivo di consiglieri o nel caso in cui più candidati ottengono lo stesso numero massimo di voti, la votazione si ripete e si vota per i due candidati che hanno ottenuto il numero massimo di voti.
Se nella votazione ripetuta uno dei candidati non ottiene la maggior parte dei voti di tutti i consiglieri, la procedura di candidatura si ripete.
Articolo 42
Il consigliere non ha un mandato vincolante e non può essere revocato.
Dal giorno di costituzione del Consiglio comunale, fino alla cessazione del mandato, il membro del Consiglio comunale ha tutti i diritti e doveri stabiliti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di procedura.
Il membro del Consiglio comunale può sospendere il proprio mandato durante il periodo in cui compie un incarico incompatibile e può, conformemente alle condizioni stabilite dalla legge, continuare a svolgere l'incarico di consigliere.
Il mandato di un consigliere del Consiglio comunale cessa prima del termine del periodo per il quale è stato eletto in base alle condizioni previste dalla legge.
Il membro del Consiglio comunale al quale è stato sospeso il mandato o al quale è cessato prima del termine del periodo per il quale è stato eletto, viene sostituito dal sostituto stabilito in base alle condizioni previste dalla legge sulle elezioni dei membri dell'organo rappresentativo.
Articolo 43
La funzione di consigliere è onoraria.
I membri del Consiglio comunale non ricevono uno stipendio in virtù della propria funzione, ma hanno diritto a un rimborso spese conformemente a una delibera speciale del Consiglio comunale.
Articolo 44
Il presidente del Consiglio comunale:
- rappresenta il Consiglio comunale;
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio comunale;
- propone l'ordine del giorno del Consiglio comunale;
- invia le proposte dei proponenti autorizzati alle procedure prescritte,
- si occupa del procedimento di emanazione delle delibere e degli atti generali;
- mantiene l'ordine durante la seduta del Consiglio comunale,
- coordina l'attività degli organismi di lavoro,
- firma le delibere e gli atti emanati dal Consiglio comunale;
- si occupa della collaborazione tra il Consiglio comunale e il Sindaco;
- si occupa della tutela dei diritti dei consiglieri,
- svolge anche altri lavori stabiliti dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
Articolo 45
Le disposizioni dettagliate sulla convocazione e le modalità di costituzione del Consiglio comunale, il suo lavoro, i diritti e i doveri dei membri, il corso delle sedute, la votazione, la redazione del verbale e il mantenimento dell’ordine alle sedute sono definite nel Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
Articolo 46
Il diritto di proporre delibere e altri atti generali che vengono adottati dal Consiglio comunale spetta ai consiglieri, al presidente del Consiglio comunale, al Sindaco comunale, ai vicepresidenti, agli organi dell’autogoverno locale, agli organi amministrativi, ali organi e ai servizi comuni nonché ai cittadini, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.
I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio comunale l’adozione di un atto specifico o la soluzione di una questione pertinente al suo ambito di competenza.
Il Consiglio comunale deve prendere in esame la proposta di cui al comma 2 del presente articolo se essa viene sostenuta dalle firme di un minimo di 10% degli elettori iscritti alla lista elettorale del Comune ed è tenuto a fornire una risposta ai proponenti entro il termine di tre (3) mesi dalla ricezione della proposta.
La messa in atto del diritto di cui al comma 2 del presente articolo viene assicurata con l’istituzione del libro dei ricorsi, la predisposizione di una cassetta per rimostranze e ricorsi, la comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organi comunali nonché, se tecnicamente possibile, tramite i mezzi di comunicazione elettronica (e-mail, contatto tramite un modulo sul sito internet, net meeting e chat).
Articolo 47
Il Consiglio comunale avvia i lavori della seduta se è presente la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio comunale, di regola, approva delibere con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, salvo nei casi in cui è prevista una maggioranza diversa.
Con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri si approvano delibere su:
- lo Statuto del Comune, ossia la Delibera statutaria e il Regolamento di procedura del Consiglio comunale, ossia la delibera sull’ordine di procedura temporaneo,
- il bilancio o la delibera di finanziamento provvisorio del Comune e la relazione annuale sull'attuazione del bilancio,
- l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale,
- la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio comunale,
- l’approvazione della delibera sull’adesione del Comune ad associazioni di comuni, città e regioni, in conformità con la legge,
- l’approvazione della delibera sulla collaborazione con altre unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia, ossia con unità dell’autogoverno locale e regionale di altri paesi,
- altre questioni previste dalle disposizioni di legge, dello Statuto o del Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
Articolo 48
Di regola, la votazione alle sedute del Consiglio comunale è palese.
I consiglieri si esprimono in uno dei seguenti modi: “favorevole” alla proposta, “contrario” alla proposta oppure si astengono dal voto.
La votazione alle sedute è segreta nei casi previsti dal presente Statuto o dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale, nonché quando il Consiglio comunale decide di votare segretamente in merito a una singola questione.
Articolo 49
Il Consiglio può istituire comitati permanenti e provvisori nonché altri organi di lavoro per preparare le delibere rientranti nella sua sfera di competenza.
La composizione, il numero di membri, l’ambito di competenza e le modalità di lavoro degli organi di cui al comma 1 del presente articolo vengono definiti nel Regolamento di procedura o per mezzo di una delibera speciale del Consiglio comunale sull’istituzione degli organi di lavoro.
Articolo 50
Le altre questioni legate al lavoro del Consiglio comunale sono disciplinare dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
L’organo esecutivo: il Sindaco
Articolo 51
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è titolare del potere esecutivo del Comune.
L'incarico di Sindaco comunale è onorario o professionale, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Il Sindaco comunale ha il diritto di percepire lo stipendio o un corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, conformemente alle delibere del Consiglio comunale.
Articolo 52
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è titolare del potere esecutivo del Comune.
Nell'espletamento del potere esecutivo il Sindaco:
- prepara le proposte degli atti generali;
- attua o garantisce l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale;
- determina la proposta del bilancio del Comune e la realizzazione del bilancio,
- amministra i beni immobili e mobili di proprietà del Comune, nonché le entrate e le uscite del Comune, in conformità alla legge e al presente Statuto,
- delibera sull'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili del Comune e sull'amministrazione degli altri beni conformemente alle norme di legge, allo Statuto e a norme particolari,
- emana il regolamento sull'ordine interno degli organi amministrativi del Comune,
- nomina e destituisce l'assessore/gli assessori degli organi amministrativi,
- stabilisce il piano delle assunzioni presso gli organi amministrativi del Comune,
- indirizza le attività degli assessorati e dei servizi di amministrazione del Comune nello svolgimento dei lavori dell’ambito di competenza autogovernativa del Comune e ne controlla il lavoro,
- fornisce opinioni sulle proposte presentate da altri proponenti autorizzati,
- sorveglia la legittimità del lavoro degli organi dei Comitati locali,
- nomina e destituisce i rappresentanti del Comune in seno agli organi di istituzioni pubbliche, società commerciali e altre persone giuridiche fondate dal Consiglio comunale in base a un atto consiliare, salvo che una legge speciale non preveda diversamente,
- svolge anche altre attività previste dalla legge e dal presente Statuto.
Il Sindaco comunale è tenuto a pubblicare la Delibera sulla nomina e la destituzione dei rappresentanti dell'unità d'autogoverno dell’autogoverno locale o territoriale (regionale) in seno agli organi delle istituzioni pubbliche, delle società commerciali e di altre persone giuridiche fondate dal Consiglio comunale in base a un atto consiliare, nel primo numero della gazzetta ufficiale del Comune, successivo all'emanazione della summenzionata delibera.
Articolo 53
Il Sindaco è responsabile della costituzionalità e della legittimità dello svolgimento dei lavori che rientrano nelle sue competenze come pure della costituzionalità e della legalità degli atti degli organi amministrativi del Comune.
Nell’espletamento dei lavori di amministrazione statale trasferiti alla sfera d’attività del Comune, il sindaco risponde agli organismi centrali dell’amministrazione statale.
Articolo 54
Il Sindaco deve presentare la relazione semestrale sul proprio lavoro due volte all'anno, entro il 31 marzo dell'anno corrente per il periodo da luglio a dicembre dell'anno precedente ed entro il 15 settembre per il periodo da gennaio a giugno dell'anno corrente.
Oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio comunale può richiedere dal Sindaco una relazione su singole questioni della sua sfera di competenza.
Il Sindaco deve presentare la relazione in seguito alla richiesta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se una richiesta comprende più questioni di diversa natura, il termine della consegna è di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Consiglio comunale non potrà richiedere al Sindaco una relazione su una questione sostanzialmente analoga, trattata in una relazione presentata in precedenza, prima della scadenza del termine di 6 mesi dalla presentazione della relazione precedente.
Articolo 55
Nello svolgimento delle attività dell'ambito di competenza autogovernativa del Comune il Sindaco:
- ha il diritto di sospendere l'applicazione di un atto generale del Consiglio comunale emanando una delibera di sospensione entro il termine di 8 giorni dalla data dell’emanazione dell’atto, se ritiene che tale atto violi la legge o un’altra norma. Il Sindaco ha il diritto di richiedere all’organo rappresentativo di rimuovere i difetti individuati nell’atto generale entro 8 giorni dall’emanazione della delibera di sospensione. Se il Consiglio comunale non rimuove i difetti individuati, il Sindaco è tenuto a informare tempestivamente il dirigente dell'ufficio dell'amministrazione statale nella regione e di recapitargli la delibera di sospensione dell’atto generale,
- ha il diritto di sospendere l'applicazione dell’atto di un Comitato locale se ritiene che l'atto sia contrario alla legge, allo Statuto e agli atti generali del Consiglio comunale.
Articolo 56
Il numero, i principi di espletamento dell'incarico e il modo di eleggere il Vicesindaco comunale, sono disciplinati dalla Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dalla Legge sulle elezioni amministrative.
Uno dei Vicesindaci si elegge tra le file degli appartenenti alla nazionalità italiana. In caso di cessazione del mandato di Sindaco comunale, si applicheranno le disposizioni di legge che disciplinano i modi di espletare l'incarico dell'organo amministrativo al termine del mandato.
Articolo 57
Il Sindaco può assegnare al/i Vicesindaco/i lo svolgimento di determinate attività del proprio ambito di competenza, ma in tale caso la sua responsabilità per la loro attuazione non cessa.
Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo il Vicesindaco è tenuto ad attenersi alle indicazioni del Sindaco.
Articolo 58
Il Sindaco può istituire comitati permanenti e provvisori nonché altri organi di lavoro.
La composizione, il numero di membri, l’ambito di competenza e le modalità di lavoro degli organi di cui al comma 1 del presente articolo vengono definiti dal Sindaco per mezzo di una delibera speciale sull’istituzione degli organi di lavoro.
Articolo 59
Il Sindaco e i Vicesindaci decidono se svolgere l’incarico loro affidato in qualità di professionisti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 60
Il Sindaco e i Vicesindaci contestualmente eletti possono essere revocati per mezzo di un referendum, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge.
Organi amministrativi del Comune
Articolo 61
Allo scopo di svolgere attività rientranti nella sfera d'autogoverno del Comune, come pure attività demandate al Comune, si istituiscono gli organi amministrativi e i relativi servizi (in seguito: organi amministrativi), conformemente alla legge.
L’ordinamento e le competenze degli organi amministrativi vengono regolati con delibera speciale del Consiglio comunale.
L'ordine interno e le modalità di lavoro degli organi amministrativi vengono prescritti da un atto del Sindaco.
L’organo amministrativo viene gestito dall’Assessore, nominato dal Sindaco, conformemente alla legge.
Articolo 62
Il Comune può organizzare lo svolgimento di alcuni compiti del proprio ambito di competenza autogovernativa insieme a una o più unità dell’autogoverno locale diverse, specialmente al fine di preparare dei progetti per attrarre mezzi dai fondi dell'Unione Europea, in uno dei seguenti modi:
- costituzione di organi, assessorati o servizi comuni,
- costituzione di una società commerciale comune,
- organizzazione di una gestione congiunta dei compiti in conformità con le leggi speciali.
La delibera sulla costituzione, l’organizzazione e le competenze della gestione congiunta dei compiti pertinenti all’ambito di competenza autogovernativa nel modo previsto al comma 1 del presente articolo viene approvata dal Consiglio comunale, conformemente alle disposizioni dello Statuto e delle leggi speciali.
In base alla delibera degli organi di rappresentanza, i sindaci di comuni e/o città stipuleranno un accordo sulla costituzione di un organo amministrativo comune o di una società commerciale comune oppure sull’organizzazione comune dei compiti in conformità con la legge speciale che regola il finanziamento, le modalità di gestione, le responsabilità, le questioni sullo status dei funzionari e degli impiegati come pure altre questioni rilevanti per tale organo, società commerciale o compito.
Articolo 63
Gli organi amministrativi, ossia l’organo unificato, l'assessorato o il servizio comune, danno esecuzione alle leggi e ad altre norme, come pure agli atti generali e singoli del Consiglio comunale, e sono responsabili della situazione nel settore nel quale sono stati costituiti.
Con il proprio lavoro gli organi di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a rendere possibile la realizzazione di diritti e necessità dei cittadini e dei soggetti giuridici.
Articolo 64
Gli organi amministrativi, ossia gli organi comuni, gli assessorati o i servizi comuni, sono autonomi all’interno del proprio ambito di competenza.
Gli organi amministrativi, ossia gli organi comuni, gli assessorati o i servizi comuni, rispondono al Sindaco della legalità e della tempestività nello svolgimento dei compiti di sua competenza.
Articolo 65
I mezzi per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza dell’assessorato, ossia degli organi e dei servizi comuni, derivano dal bilancio del Comune e da altre fonti stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Le spese per lo svolgimento dei compiti trasferiti dall’amministrazione statale agli organi amministrativi del Comune vengono coperte con i mezzi del bilancio statale.
Servizi pubblici
Articolo 66
Nell’ambito delle proprie competenze di autogoverno, il Comune provvede allo svolgimento delle attività volte a soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini nel settore delle attività comunali, sociali e di altri tipo le quali, in accordo con la legge, devono essere effettuate come un servizio pubblico.
Articolo 67
Il Comune provvede allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 33 del presente Statuto tramite la costituzione delle società commerciali, istituzioni pubbliche e altre persone giuridiche.
Nelle società commerciali di cui il Comune possiede quote o azioni il Sindaco è membro dell’assemblea della società.
Il Comune può affidare Lo svolgimento di determinate attività ad altre persone giuridiche e fisiche in base un contratto di concessione.
L’atto singolo (delibera, accordo, contratto, ecc.) sulla costituzione, la cessazione e le variazioni di status della società commerciale o dell’istituzione pubblica di proprietà del Comune viene approvato dal Consiglio comunale e firmato dal Sindaco comunale.
VI. AUTOGOVERNO LOCALE
Articolo 68
Per la realizzazione dei diritti alla partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali relativi alle attività locali aventi un'influenza diretta e quotidiana sulla vita e il lavoro dei cittadini, nel Comune vengono istituiti i seguenti Comitati locali:
- il Comitato locale “Brtonigla-Verteneglio” per gli abitati: Brtonigla - Verteneglio, Turini, Fernetići (Fernetici), Valentići (Valentici), Stancija Drušković (Stanzia Drušković), Vrh Marzari (Monte Marzari), Grobice (Grobize), Donji Katunari (Cattunari Valle), Katunari Pisini (Cattunari Pisine), Kovri (Covri), Kršin (Carsin) e Škrinjari (Scrignari).
- il Comitato locale “Fiorini-Fiorini”, per gli abitati di Fiorini-Fiorini, Marinčići (Marincici), Štroligarija (Stroligheria) e Balbije (Balbie).
- il Comitato locale “Karigador-Carigador”, per gli abitati di Karigador-Carigador, Mala Punta (Piccola Punta), Punta (Punta), Kras (Carse) e Ladin Gaj.
- il Comitato locale “Nova Vas - Villanova”, per gli abitati di Nova Vas - Villanova, Čendaki (Cendachi), Medelini (Medelini), Pavići (Pavici), Gornji Srbani (Serbani di Sopra), Serbani di Sotto (Donji Srbani) e Špinotija (Spinottia).
- il Comitato locale “Radini - Radini” per gli abitati di Radini - Radini, Lukoni (Luconi) e Stancija Koči (Stanzia Coci).
I confini tra i Comitati locali vengono stabiliti in base a un’apposita delibera del Consiglio comunale.
Articolo 69
L'iniziativa e la proposta di istituzione di un Comitato locale possono essere promosse da:
- almeno il 10% dei cittadini iscritti nell’elenco degli elettori del territorio per il quale si chiede l’istituzione del Comitato locale,
- almeno 5 membri del Consiglio comunale,
- dal Sindaco.
Articolo 70
La proposta di istituzione di un nuovo Comitato locale deve contenere i seguenti elementi: dati sull’abitato o parte dell’abitato oggetto della proposta di istituzione del nuovo Comitato locale; le firme di un minimo di 10% degli elettori del territorio interessato con i loro nomi, cognomi e indirizzi; dati sulla sede, sui compiti principali e i mezzi a disposizione del Comitato locale; la motivazione dell’istituzione del Comitato locale; i dati della persona che rappresenta i proponenti e intraprende le attività procedurali.
Articolo 71
L'iniziativa con la proposta di istituzione del nuovo Comitato locale deve essere presentata per iscritto al Sindaco il quale, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta, deve stabilire se la proposta è conforme alla legge e al presente Statuto.
L’adempimento delle condizioni necessarie e l’esistenza di validi motivi per l’istituzione del Comitato locale vengono stabiliti dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco e sono oggetto di una delibera statutaria o di emendamenti allo Statuto che vengono emanati dal Consiglio comunale.
Articolo 72
Il comitato locale è una persona giuridica.
Articolo 73
Gli organi del Comitato locale sono:
- il Consiglio del Comitato locale,
- il presidente del Consiglio del Comitato locale.
Il Consiglio del Comitato locale può avere da 5 (cinque) a 9 (nove) membri e il loro numero deve essere dispari.
Il mandato del presidente e dei membri del Consiglio del Comitato locale ha una durata di 4 anni.
Il presidente e i membri del Consiglio del Comitato locale hanno diritto a un rimborso spese conformemente a un’apposita delibera del Consiglio comunale e al presente Statuto.
Articolo 74
I membri del Consiglio del Comitato locale vengono eletti mediante elezione diretta, con voto segreto, secondo il sistema elettorale proporzionale. La procedura relativa all’elezione dei membri del Consiglio del Comitato locale viene definita dal Consiglio comunale in base a un atto generale, un’adeguata attuazione delle disposizioni di legge che disciplinano le elezioni dei membri degli organi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale.
Le elezioni per i membri dei Consigli dei Comitati locali vengono indette per mezzo di una delibera del Consiglio comunale.
La seduta costitutiva del Consiglio del Comitato locale deve essere tenuta entro il termine di 30 giorni dalla data della conclusione delle elezioni per il Consiglio del Comitato locale.
Articolo 75
Il Consiglio del Comitato locale elegge dalle proprie fila il presidente del Consiglio, che viene eletto con la maggioranza dei voti di tutti i membri per un periodo di quattro anni.
Il presidente del Consiglio del Comitato locale rappresenta il Comitato locale e risponde al Consiglio del Comitato locale del proprio lavoro.
Il presidente del Consiglio del Comitato locale risponde al Sindaco dello svolgimento dei compiti relativi all’ambito di competenza autogovernativa del Comune che sono stati affidati al Comitato locale.
Articolo 76
Il Consiglio del comitato locale emana:
1. la delibera sull’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio,
2. il programma di lavoro e la relazione sull’operato,
3. il piano di piccole azioni comunali, definendo anche le priorità nella loro realizzazione,
4. la delibera sulla convocazione di assemblee locali dei cittadini,
5. il piano di collaborazione tra i Comitati locali nel territorio del Comune,
6. il piano di collaborazione con le associazioni nel proprio territorio riguardo alle questioni importanti per il Comitato locale,
7. il proprio regolamento di procedura e le norme del Comitato locale,
8. il piano finanziario e il consuntivo annuale,
9. e svolge altre attività conformemente alla legge e allo Statuto.
il Consiglio del Comitato locale,
- propone la propria concezione dello sviluppo del territorio di competenza nel quadro del piano di sviluppo del Comune,
- propone soluzioni alle questioni importanti per il proprio territorio nelle procedure di elaborazione, approvazione e realizzazione dei documenti di pianificazione territoriale,
- propone i programmi di sviluppo dell’infrastruttura comunale,
- provvede all’assesto degli abitati, la qualità in ambito abitativo, gli edifici comunali, l’infrastruttura e lo svolgimento delle attività comunali e di altre attività terziarie importanti per il territorio del Comitato locale,
- provvede a soddisfare le necessità degli abitanti nel campo dell’educazione prescolare e dell’insegnamento nelle scuole elementari, della sanità pubblica, dell’assistenza sociale, della cultura, della cultura tecnica e dello sport che sono importanti per il territorio del Comitato locale,
- segue le misure e le azioni per la tutela e il miglioramento dell’ambiente e il miglioramento delle condizioni di vita,
- propone misure dopo aver esaminato la situazione della sicurezza e della tutela di persone, patrimonio e i beni presenti nel proprio territorio,
- propone misure per un funzionamento più efficiente dei servizi comunali,
- propone la fondazione di istituzioni per le attività legate alla cura dei bambini in età prescolare e nelle scuole elementari, la sanità pubblica, l’assistenza sociale, la cultura, la cultura tecnica e lo sport, segue il lavoro delle istituzioni in queste istituzioni fondate per soddisfare le necessità degli abitanti nel proprio territorio e propone misure per migliorarne il funzionamento,
- propone nomi di vie, aree pubbliche di circolazione, parchi, campi sportivi, scuole, asili, istituzioni culturali e altro.
Articolo 77
I programmi di lavoro dei Comitati locali sono il programma di lavoro quadriennale e il programma di lavoro annuale.
Il programma di lavoro quadriennale del Comitato locale viene adottato per la durata del mandato del Consiglio del Comitato locale.
Il programma di lavoro annuale del Comitato locale viene adottato per l’anno solare.
Con il Programma di lavoro si stabiliscono i compiti del Comitato locale in particolare per quel che concerne l'allestimento del territorio del Comitato locale, il miglioramento della qualità abitativa, lo svolgimento di servizi comunali e altri servizi, allestimento del traffico sul proprio territorio, assicurazione delle esigenze della popolazione nel campo della cura sociale per i bambini, l'istruzione, l'educazione e la sanità pubblica, la tutela ambientale, l'assistenza sociale, l'assicurazione delle esigenze nella cultura, la cultura fisica e lo sport.
Il Programma di lavoro del Comitato locale comprende obbligatoriamente la descrizione, la mole e i termini per la conclusione dei lavori e delle attività con la stima delle singole spese, elencate per attività e l'elenco dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi con indicata la fonte del finanziamento.
La proposta di programma di lavoro annuale del Comitato locale viene consegnata dal Consiglio del Comitato locale per conoscenza al Consiglio comunale al massimo entro l'1 novembre dell’anno in corso per l’anno successivo.
Articolo 78
Il Consiglio comunale e il Sindaco sono tenuti a informare il Consiglio del Comitato locale riguardo alle seguenti questioni:
1. lo sviluppo pianificato del Comune,
2. i programmi dell’amministrazione del Comune,
3. la tutela ambientale,
4. l’edificazione degli edifici nel territorio del Comitato locale,
5. altre questioni importanti per l’area del Comitato locale.
Prima di approvare una delibera relativa al territorio del Comitato locale, il Consiglio comunale e il Sindaco sono tenuti a chiedere l’opinione del Consiglio del Comitato locale riguardo a:
1. il piano di assetto delle aree pubbliche,
2. la fondazione e il trasferimento di istituzioni, società commerciali e altri servizi,
3. il regolamento della circolazione,
4. le modifiche dei confini del Comitato locale,
5. la definizione dell’orario di lavoro nel territorio del Comitato locale,
6. le manifestazioni che si svolgono nelle strade, nelle piazze e nelle aree pedonali pubbliche, come pure le altre questioni importanti per l’area del Comitato locale.
Articolo 79
Il Consiglio del Comitato locale tiene le seduta di regola secondo necessità, per un minimo di quattro volte all'anno.
Il Consiglio del Comitato locale convoca un’assemblea locale dei cittadini:
- se il Consiglio comunale o il Sindaco hanno chiesto il parere delle assemblee locali dei cittadini riguardo alla proposta di un atto generale oppure a un’altra questione pertinente all’ambito di competenza autogovernativa del Comune, come pure riguardo ad altre questioni stabilite dalla legge o dallo statuto,
- se lo richiede 1/3 ossia quattro (4) membri del Consiglio del Comitato locale,
- se il Comitato locale riceve un avviso di dibattito pubblico relativo alla proposta di piani territoriali, conformemente alle apposite norme,
- nel momento in cui è in corso la visione pubblica, ossia il dibattito pubblico, sulla procedura di valutazione dell’impatto ambientale riguardo a un intervento pianificato nel territorio, conformemente alle apposite norme,
- nel momento in cui è in corso un dibattito pubblico sulle altre questioni importanti per l’area del Comitato locale.
Articolo 80
Le attività del programma di lavoro del Comitato locale sono finanziate per mezzo del bilancio del Comune conformemente al piano di sviluppo e alle possibilità del Comune, e possono essere finanziate anche per mezzo di donazioni di denaro e beni materiali come pure per mezzo del volontariato.
Articolo 81
Il Consiglio comunale provvede ad assicurare gli spazi per il lavoro dei Comitati locali.
Si provvede all’esecuzione delle attività di amministrazione e di altro tipo, importanti per il funzionamento del Comitato locale, tramite l’Assessorato unificato del Comune.
Articolo 82
La sorveglianza della legittimità del lavoro degli organi del Comitato locale è svolta dal Sindaco e su sua proposta l'organo rappresentativo può sciogliere il Consiglio del Comitato locale se questo viola ripetutamente le disposizioni dello Statuto del Comune, altri atti generali o norme di legge oppure se non esegue i compiti assegnatigli.
Articolo 83
Il presidente del Consiglio del comitato locale è tenuto a recapitare al Sindaco gli atti generali emanati dal Consiglio del Comitato locale entro il termine di 8 giorni dall'emanazione.
Se il Sindaco dovesse stabilire che gli atti di cui al precedente comma sono contrari alla legge, allo Statuto e agli atti generali del Consiglio comunale, egli sarà tenuto ad abolire tali atti, a disporre misure per la protezione della legittimità e degli interessi del Comune e a richiedere dal Consiglio del comitato locale, tramite un atto speciale, di rimediare alle irregolarità rilevate entro il termine di 15 giorni.
Se il Consiglio del comitato locale non rimedia alle irregolarità rilevate nei propri atti nel termine previsto, se viola ripetutamente il presente Statuto, le norme del comitato locale o se non svolge i lavori affidatigli, il Sindaco ne informerà il Consiglio comunale.
VII. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AI PROCESSI DECISIONALI
Articolo 84
I cittadini possono partecipare direttamente ai processi decisionali legati agli affari locali per mezzo di referendum e assemblee locali dei cittadini, conformemente alla legge e il presente Statuto.
Articolo 85
Il referendum può essere indetto per deliberare in merito a una proposta di modifica dello Statuto comunale, a una proposta di atto generale o un’altra questione pertinente all’ambito di competenza dell’organo rappresentativo, al fine di ottenere l’opinione preventiva degli abitanti riguardo ad eventuali modifiche del territorio del Comune, come pure riguardo alle altre questioni stabilite dalla legge.
In conformità con le disposizioni della legge e con il presente Statuto, la proposta per l'emanazione della delibera di indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo può essere avanzata da un terzo dei membri del Consiglio comunale, dal Sindaco, dalla maggioranza dei consigli dei Comitati locali del territorio comunale e dal 20% del numero complessivo di elettori registrati nell’elenco degli elettori del Comune e la maggioranza dei Consigli dei Comitati locali.
L'organo rappresentativo può bandire un referendum consultivo sulle questioni di sua competenza.
La delibera emanata al referendum vincola l'organo rappresentativo, a eccezione della delibera emanata al referendum consultivo che non è obbligatoria.
Articolo 86
Il referendum può essere indetto allo scopo di destituire il Sindaco e il suo/i suoi sostituto/i nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Articolo 87
Se l’indizione del referendum è stata proposta da almeno un terzo dei membri dell’organo rappresentativo, dal Sindaco o dalla maggioranza dei consigli dei Comitati locali, il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi riguardo alla proposta avanzata e, in caso di accettazione della proposta, ad approvare la delibera sull’indizione del referendum entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta. La delibera sull’indizione del referendum viene approvata con la maggioranza dei voti di tutti i membri dell’organo rappresentativo.
Se l'indizione del referendum è stata proposta dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a trasmettere la proposta pervenuta all'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale), entro 30 giorni dalla ricezione della proposta. Entro il termine di 60 giorni dal recapito l’organo centrale dell’amministrazione statale competente per l’autogoverno locale e territoriale (regionale) accerterà la correttezza della proposta, ossia verificherà che la proposta sia stata avanzata dal numero previsto di elettori registrati nella circoscrizione e che il quesito referendario sia conforme alle disposizione della legge, e successivamente recapiterà all’organo rappresentativo la delibera adottata. Se l’organo centrale dell’amministrazione statale competente per l’autogoverno locale e territoriale (regionale) stabilisce che la proposta è corretta, l’organo rappresentativo indirà il referendum entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della delibera.
Articolo 88
La delibera sull’indizione del referendum contiene il nome dell’organo che indice il referendum, l’ambito nel quale viene indetto il referendum, la denominazione dell’atto oggetto del referendum, ossia la specificazione del quesito sottoposto al giudizio degli elettori, la spiegazione dell’atto o del quesito oggetto del referendum, il quesito o i quesiti referendari, ossia una o più proposte sottoposte al giudizio degli elettori, come pure la data di svolgimento del referendum.
Articolo 89
Hanno il diritto di voto al referendum i cittadini residenti nel territorio del Comune, ossia nel territorio di indizione del referendum, e iscritti nell’elenco degli elettori.
Articolo 90
La procedura referendaria e le delibere emanate in sede di referendum sono oggetto di verifica della legalità tipica per gli atti generali, e viene attuata dall'organo centrale dell'Amministrazione statale, preposto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Articolo 91
Il Consiglio comunale può richiedere il parere dall'assemblea dei cittadini in merito alla proposta dell'atto generale o di altra questione nell'ambito della sfera del Comune, come pure riguardo ad altre questioni stabilite dalla legge.
La proposta di richiedere il parere di cui al comma 1 del presente articolo può venir presentata da un terzo dei consiglieri del Consiglio comunale e dal Sindaco.
Il Consiglio comunale ha il dovere di esaminare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta della proposta.
Con la delibera di cui al comma 1 del presente articolo si definiscono le questioni in merito alle quali si richiederà il parere dell'assemblea dei cittadini e il periodo in cui il parere va recapitato.
Il parere ottenuto dalle assemblee dei cittadini non vincola il Consiglio comunale.
Articolo 92
L’assemblea dei cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio comunale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno in cui viene emanata la delibera del Consiglio comunale.
Per avere un’espressione di parere giuridicamente valida in occasione delle assemblee dei cittadini è necessaria la presenza di un minimo del 20 % degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori del Comitato locale per il cui territorio è stata convocata l’assemblea dei cittadini.
Alle assemblee dei cittadini la cittadinanza esprime pubblicamente il proprio parere e le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti.
Articolo 93
I cittadini hanno il diritto di proporre direttamente al Consiglio comunale l’adozione di un atto specifico o la soluzione di una questione pertinente al suo ambito di competenza.
Il Consiglio comunale deve prendere in esame la proposta di cui al comma 1 del presente articolo se essa viene sostenuta dalle firme di un minimo di 10% degli elettori iscritti alla lista elettorale del Comune ed è tenuto a fornire una risposta ai proponenti entro il termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della proposta.
Articolo 94
I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare rimostranze e ricorsi in merito all’operato del Comune e dei suoi organi amministrativi, nonché in merito all'atteggiamento scorretto dei dipendenti di tali organi allorché interpellati dai cittadini intenzionati a realizzare i propri diritti e interessi o ad adempiere ai propri obblighi di cittadini.
Il dirigente del rispettivo organo del Comune ovvero l’assessore del rispettivo organo amministrativo è tenuto a fornire una risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della rimostranza ossia del ricorso.
La messa in atto del diritto di cui al comma 1 del presente articolo viene assicurata con l’istituzione del libro dei ricorsi, la predisposizione di una cassetta per rimostranze e ricorsi, la comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organi comunali nonché, se tecnicamente possibile, tramite i mezzi di comunicazione elettronica (e-mail, contatto tramite un modulo sul sito internet, net meeting e chat).
VIII. PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL COMUNE
Articolo 95
Tutti i beni mobili e immobili come pure i diritti patrimoniali appartenenti al Comune costituiscono il patrimonio del Comune.
Il patrimonio del Comune è gestito dal Sindaco e dal Consiglio comunale in conformità con le disposizioni di legge, del presente Statuto e attenendosi ai principi di sana e corretta amministrazione.
Nella procedura di gestione del patrimonio del Comune il Sindaco emana singoli atti riguardanti la gestione del patrimonio conformemente alle norme giuridiche positive e in ottemperanza all'atto generale del Consiglio comunale sulle condizioni, le modalità e la procedura di gestione dei beni immobili di proprietà del Comune.
Articolo 96
I singoli atti (contratti) sull’acquisto, la vendita ovvero le operazioni immobiliari, sulla locazione o su altri negozi giuridici aventi per oggetto beni immobili e mobili vengono predisposti dall’organo amministrativo comunale competente e firmato dal Sindaco, conformemente alla legge e agli atti generali del Comune.
Articolo 97
Il Comune realizza delle entrate di cui dispone autonomamente entro i limiti delle proprie competenze di autogoverno.
Gli introiti del Comune sono:
- le imposte comunali, le sovrimposte, i canoni, i contributi e le tasse, conformemente alla legge e alle delibere speciali del Consiglio comunale,
- le entrate derivanti dai beni di proprietà del Comune e dai diritti patrimoniali,
- le entrate derivanti dalle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà del Comune, ossia di soggetti di cui il comune possiede quote o azioni,
- le entrate dai canoni per le concessioni,
- le pene pecuniarie e i beni sequestrati per trasgressioni stabilite dal Comune in conformità con la legge,
- la partecipazione nelle imposte comuni con la Repubblica di Croazia,
- altre entrate stabilite dalla legge.
Articolo 98
L’atto di finanziamento fondamentale del Comune è il bilancio.
Il Sindaco, quale unico proponente autorizzato è tenuto a stabilire la proposta di bilancio e sottoporla all'organo rappresentativo per la relativa emanazione entro un termine stabilito da una legge speciale.
Il Consiglio comunale emana il bilancio per l'anno successivo a quello corrente, in conformità a una legge speciale.
Nel caso che il bilancio annuale non fosse emanato entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale emanerà la delibera sul finanziamento provvisorio, conformemente alla legge.
Se il Sindaco non proponesse al Consiglio comunale o non ritirasse la proposta prima della votazione per intero e non proponesse una nuova proposta di bilancio nel termine che ne consente l'emanazione, si applicheranno le disposizioni di legge.
Se il Consiglio comunale non emanasse il bilancio prima dell'inizio dell'anno d'esercizio, si applicheranno le disposizioni di legge.
Articolo 99
Alla scadenza dell’anno d’esercizio il Consiglio comunale approva la Relazione annuale sull'attuazione del bilancio, entro i termini e secondo le modalità previste da legge particolare, da altre prescrizioni e da atti generali del Comune.
Articolo 100
Il Consiglio comunale controlla tutta la gestione materiale e finanziaria del Comune.
IX. ATTI DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Articolo 101
In conformità con i diritti e le competenze stabiliti dalla legge, all’interno del proprio ambito di competenza autogovernativa il Consiglio comunale emana lo Statuto, le delibere e altri atti generali conformi allo Statuto (il Regolamento di procedura, il bilancio, il consuntivo annuale, la delibera di finanziamento provvisorio, delibere, conclusioni, provvedimenti, raccomandazioni, istruzioni, dichiarazioni, risoluzioni, diplomi di benemerenza, attestati di riconoscenza) e fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto e degli atti del proprio ambito di competenza.
Il Consiglio comunale approva i provvedimenti e gli altri atti singoli nei casi in cui, conformemente alla legge, è preposto all’emanazione di provvedimenti relativi a singole questioni.
Articolo 102
Il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, emana delibere, conclusioni, regolamenti e atti generali nei casi in cui è autorizzato a farlo in virtù della legge o di un atto generale del Consiglio comunale.
Il Sindaco determina l’entrata in vigore dei singoli atti e le relative modalità di pubblicazione.
Un atto emanato dal sindaco non può avere effetto retroattivo.
Articolo 103
Gli organi di lavoro del Consiglio comunale emanano raccomandazioni, proposte, conclusioni e provvedimenti.
Articolo 104
Gli atti approvati dal Consiglio comunale vengono firmati dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio, ovvero dalla persona che, conformemente alle disposizioni dello Statuto, ha presieduto la seduta del Consiglio comunale.
Articolo 105
L'atto generale si pubblica nella "Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio".
L’atto generale entra in vigore non prima dell’ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In via eccezionale, con un atto generale, per motivi particolarmente giustificati, si può stabilirne l'entrate in vigore il primo giorno dal giorno di pubblicazione."
L’atto generale non può avere effetto retroattivo.
Articolo 106
Il Sindaco garantisce l’attuazione degli atti generali del Consiglio comunale secondo le modalità e la procedura definite dallo Statuto e vigila sulla legittimità del lavoro del/degli organo/i amministrativo/i del Comune che svolgono i compiti relativi all’ambito di competenza autogovernativa del Comune.
Articolo 107
L'organo amministrativo/Gli organi amministrativi del Comune sono stati costituiti per l'espletamento di compiti della sfera d'autogoverno del Comune, eseguono e controllano direttamente l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale.
Articolo 108
Gli organi amministrativi del Comune, nel mettere in atto gli atti generali, emanano singoli atti per risolvere diritti, obblighi e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche.
Per l'emanazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni delle relative leggi.
Articolo 109
Nei confronti dei singoli atti degli organi comunali si può presentare ricorso all'organo amministrativo competente di secondo grado, e nei confronti del provvedimento dell'organo amministrativo di secondo grado si può avviare un contenzioso amministrativo.
Articolo 110
Il controllo della legittimità del lavoro e degli atti generali del Consiglio comunale, in seno al suo ambito autogovernativo è svolto dall'ufficio all'amministrazione statale e dall'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale.
Articolo 111
Disposizioni più dettagliate sugli atti del Comune, sulle modalità e la procedura di emanazione di questi atti vengono stabilite nei Regolamenti di procedura del Consiglio comunale e del Sindaco.
Articolo 112
Nel procedimento di preparazione ed emanazione delle delibere e di altri atti generali della Regione Istriana, della legge e di altre norme della Repubblica di Croazia, che lo riguardano direttamente, il Comune promuove iniziative, dà pareri e proposte agli organi competenti.
Le iniziative, i pareri e le proposte di cui al comma precedente possono, a nome del Comune, essere presentati dal Consiglio comunale e dal Sindaco direttamente agli organi competenti e indirettamente tramite i membri dell'Assemblea della Regione Istriana e i deputati al Sabor croato.
Articolo 113
Disposizioni più dettagliate sugli atti del Comune, sulle modalità e la procedura di emanazione e sull'interpretazione autentica degli atti vengono stabilite nel Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
X. PUBBLICITÀ DEL LAVORO
Articolo 114
Il lavoro del Consiglio comunale, del Sindaco e degli organi amministrativi del Comune è pubblico.
Articolo 115
I rappresentanti delle associazioni civiche, i cittadini, nonché i rappresentanti dei media possono seguire le attività del Consiglio comunale in conformità alle disposizioni del Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
Articolo 116
La pubblicità del lavoro del Consiglio comunale viene garantita:
- con lo svolgimento pubblico delle sedute,
- con informazioni e articoli nella stampa e con altre forme di comunicazione pubblica, e
- mediante la pubblicazione di atti generali e altri atti nella "Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio" e
- sul sito internet ufficiale del Comune www.brtonigla-verteneglio.hr.
La pubblicità del lavoro del Sindaco viene garantita:
mediante le conferenze stampa,
- con informazioni e articoli nella stampa e con altre forme di comunicazione pubblica, e
- mediante la pubblicazione di atti generali e altri atti nella "Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio" e
- sul sito internet ufficiale del Comune www.brtonigla-verteneglio.hr.
La pubblicità del lavoro degli organi amministrativi del Comune viene garantita con informazioni e articoli nella stampa e con altre forme di comunicazione pubblica.
XI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE
Articolo 117
Le modalità di lavoro del Sindaco e del Vicesindaco nell’espletamento di funzioni pubbliche vengono stabilite da leggi specifiche.
Articolo 118
Il Consiglio comunale mediante delibera speciale stabilisce la prevenzione del conflitto d'interesse fra l'interesse provato e pubblico nell'espletamento dei poteri pubblici.
XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 119
Parole e concetti del presente Regolamento che hanno una connotazione di genere si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e a quello femminile, a prescindere dal genere indicato.
Articolo 120
Sulle questioni che non sono regolate dal presente Statuto, si applicano direttamente le rispettive leggi e altre norme.
Articolo 121
Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio e sarà pubblicato anche sul sito internet ufficiale del Comune.
Articolo 122
Con il giorno d'entrata in vigore del presente Statuto cessa di essere valido lo Statuto del Comune di Verteneglio ("Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio" numero 25/09, 05/12, 3/13 e 8/13, testo emendato).
CLASSE:010-01/18-10/01
N.PROT.:2105/04-01/18-6
Brtonigla – Verteneglio, 9 febbraio 2018
CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Il Presidente
Ezio Barnabà m.p.